con un giorno di ritardo ecco la rubrica sulla Costituzione.
Siamo arrivati all'articolo 8, riguardante i rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose.
Ecco il testo, suddiviso in tre commi:
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze".
Lo Stato Italiano, quindi, riconosce tutte le confessioni religiose, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. A differenza della religione cattolica, però, i rapporti tra Stato ed altre confessioni religiose, diverse quindi dalla cattolica, sono regolati con legge.
Serafino Caruso
8 giugno 2015
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