lunedì 8 giugno 2015

Costituzione della Repubblica Italiana - Articolo 8

Cari con-Cittadini Attivi, 

con un giorno di ritardo ecco la rubrica sulla Costituzione.
Siamo arrivati all'articolo 8, riguardante i rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose.
Ecco il testo, suddiviso in tre commi: 
"Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".

Lo Stato Italiano, quindi, riconosce tutte le confessioni religiose, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. A differenza della religione cattolica, però, i rapporti tra Stato ed altre confessioni religiose, diverse quindi dalla cattolica, sono regolati con legge. 

Serafino Caruso
8 giugno 2015

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