domenica 10 maggio 2015

Costituzione della Repubblica Italiana - Articolo 5

Buona Domenica, cari con-Cittadini attivi!
Seppur con qualche ora di ritardo (ho valide giustificazioni...), eccoci quì. E l'articolo che andiamo a leggere e, se volete, esaminare, è il 5° della nostra "pietra angolare". Un articolo molto discusso, da sempre. Soprattutto dagli anni '80 in poi. E soprattutto da chi nell'Italia unita ha sempre creduto poco o niente. Mi riferisco, ovviamente, alla Lega Nord (in origine Lega Lombarda). Affiancata, da qualche anno, anche dai nostalgici "sudisti" del Regno borbonico delle "Due Sicilie". 
Non discuto le loro seppur valide ragioni, ma mi attengo a ciò che è scritto nella nostra "Carta". Detto questo, andiamo a leggere insieme il testo dell'articolo 5 della Costituzione della Repubblica Italiana:
"La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".
In questo articolo, come vediamo, si mettono subito in evidenza i concetti di indivisibilità ed unitarietà della Repubblica Italiana. Nata, come abbiamo visto, all'indomani del referendum popolare del 2 giugno 1946. Ma, allo stesso tempo, la Costituzione afferma che la stessa Repubblica è tenuta a riconoscere e promuovere le varie forme di autonomie locali. E quali sono? Certamente, all'origine, le Regioni, le Province ed i Comuni. Nel corso degli ultimi anni, però, nel Titolo V (che vedremo più in là) sono intervenute alcune modifiche costituzionali importanti, che hanno portato all'istituzione, accanto alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, anche la nuova Istituzione delle "Città metropolitane". Ma questo è un argomento che affronteremo meglio più avanti. 
La costituzione, dunque, riconosce queste varie forme di autonomie locali. Che nel frattempo hanno acquistato maggiore rilevanza ed importanza. Anche grazie a leggi importanti quali la 142/'90 ed il T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000). L'articolo 5 continua affermando che la stessa Repubblica attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio "decentramento amministrativo". E qui subentra la sostanziale differenza tra Stato-apparato e Stato-comunità. Dove per Stato-apparato si intende quel complesso organizzativo che realizza il potere supremo, mentre per Stato-comunità quel complesso organizzativo di alcuni soggetti a cui lo Stato riconosce un potere autonomo, in quanto espressione diretta di organismi sociali all'interno della comunità. Gli istituti di quest'ultimo sono basati sul principio essenziale di autonomia. Cioè libertà di auto-organizzarsi, purché non in contrasto con lo Stato. Ed oltre all'autonomia, lo Stato decentra il più possibile la sua organizzazione di apparato. Ecco, quindi, le autonomie locali quali Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni e via dicendo. E l'ultima parte di questo importante articolo afferma che la Repubblica adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze sia dell'autonomia che del decentramento. Vediamo, così, quanta importanza la nostra Repubblica riconosce sia allo Stato centrale, ma anche alle varie forme di autonomie locali, di Enti locali. 

Rossano, 10 maggio 2015
Serafino Caruso 

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